Congedo parentale e paternità cosa cambia per lavoratori ed aziende dal 2022

Congedo parentale e paternità cosa cambia per lavoratori ed aziende dal 2022

Congedo parentale e paternità cosa cambia per lavoratori ed aziende dal 2022

A partire dal 13 agosto, il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 apporterà sostanziose novità in materia di congedi parentali, sia per quanto riguarda la maternità che la paternità.

Bisognerà seguire nuove regole, diramate dall’INPS, per poter richiedere il congedo parentale. Un grosso cambiamento è rappresentato dall’introduzione del congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni al 100 per cento della retribuzione, che sostituisce il congedo obbligatorio del padre e il congedo facoltativo del padre, introdotti in via sperimentale dalla legge n.92/2012.

Ecco cosa cambia nel 2022 per chi deve richiedere il congedo parentale per paternità e maternità.

Congedo di paternità obbligatorio: cosa cambia

Il decreto legislativo che entrerà in vigore ad agosto prevede per il padre lavoratore dipendente un congedo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ai 5 mesi successivi la nascita. Il congedo può essere richiesto anche in caso di morte prematura del figlio.

In caso di parto gemellare, la durata viene estesa a 20 giorni lavorativi. Il congedo può essere fruito anche in concomitanza con il congedo parentale della madre, anche se si tratta del padre affidatario o adottivo.

Per tutta la durata del congedo obbligatorio sarà riconosciuto al padre lavoratore un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, come previsto per la madre lavoratrice.

Congedo parentale: le novità in arrivo

Le novità previste dal decreto riguardano, in particolar modo, i lavoratori dipendenti. I periodi indennizzabili di congedo parentale sono:

  • Tre mesi per il padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (non più fino al sesto anno) ovvero dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento;
  • Tre mesi per la madre (sempre non trasferibili all’altro genitore) fino al dodicesimo anno di vita del bambino (e non più fino al sesto anno) ovvero dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;

Entrambi i congedi non sono trasferibili all’altro genitore e entrambi i genitori hanno diritto a tre mesi aggiuntivi, in alternativa tra loro, nel limite massimo complessivo di nove mesi (e non più di sei). Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della  retribuzione.

Congedo parentale: le novità per le lavoratrici autonome

Alcune novità riguardano le lavoratrici autonome. Alle lavoratrici autonome è riconosciuta un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl.

L’indennità è calcolata alla stessa stregua dei periodi di tutela della maternità/paternità a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma. Anche il congedo parentale per i genitori lavoratori iscritti alle varie gestioni cambia.

E’ previsto, infine, il congedo parentale per i lavoratori autonomi che avranno diritto a 3 mesi di congedo parentale, da fruire entro l’anno di vita del figlio (o  dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.